Il concetto di atti persecutori è stato recentemente introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 7 della legge 23 aprile 2009, n. 38 per fronteggiare il fenomeno criminale del c.d. stalking. Il termine, di origine anglosassone e derivante dal linguaggio della caccia (to stalk = fare la posta; inseguire, braccare), viene utilizzato per descrivere una serie di azioni ripetute nel tempo, con caratteri di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e/o comunicazione, non desiderate dal destinatario in cui, al contrario, suscitano preoccupazione e timore). Dagli studi effettuati in materia emerge che gli autori di stalking (c.d. stalker) sono prevalentemente ex partner rifiutati o, comunque, persone conosciute dalla vittima, se non addirittura familiari (nell’ambito della violenza domestica), mentre più raramente si tratta di sconosciuti. Nel caso vi sia, o vi sia stata una relazione affettiva, la pena è aggravata.
Le scienze mediche – e la psicopatologia in particolare – hanno individuato alcune classificazioni di stalker: Una delle partizioni più note si deve a Meloy (The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives, San Diego, Academic Press, 1998):
o in cerca di intimità. Indirizza i suoi sforzi nella ricerca di una relazione, o quanto meno di attenzioni, in forma di amicizia o amore e, quando trova anche casualmente una persona che ritiene adatta- generalmente in ambito professionale (tipico nei rapporti medico-paziente, poliziotto-denunciante ed in genere nelle c.d. helping professions) – la approccia.
In questa classificazione si inseriscono gli ex partner lasciati (o che ritengono di essere stati costretti ad interrompere la relazione per colpa dell’altro/a). In questa tipologia, la persecuzione è più accettabile della perdita totale dell’ amato (“se non puoi essere mio/mia, non sarai di nessun altro/a”), vuoi per il desiderio di riallacciare la relazione vuoi per vendetta.
La sua condotta è finalizzata a stabilire una relazione sentimentale ma possiede un’abilità relazionale nulla o scarsa e, per contro, dimostra comportamenti oppressivi, altalenanti, insistenti, che possono tracimare in aggressività, villania e violenza. Molto spesso è un serial stalker, che mette in atto condotte moleste nei confronti di più vittime, cambiando bersaglio ogni qual volta l’insuccesso col precedente sia ormai irrimediabile.
Nel delitto di atti persecutori lo stalker minaccia o molesta ripetutamente la sua vittima: non avremo stalking dopo un solo gesto, ma è necessario che si verifichino più episodi. Si dice infatti che questo reato sia abituale a forma vincolata. Ancora per avere il reato è necessario che la vittima alternativamente:
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Quando la vittima non sia ancora determinata per sporgerla, può ricorrere anche al diverso istituto dell’Ammonimento di cui all’ Articolo 8 comma 2 l. 38/09