Articolo 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi (1).
[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno o in presenza di minore degli anni diciotto (2).
[III]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo precedente recitava: «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. [I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [II]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».
(2) L’art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, in attesa di conversione, ha sostituito le parole: «di persona minore degli anni quattordici», con le parole: «o in presenza di minore degli anni diciotto».
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.), Tribunale collegiale (ipotesi di lesione gravissima) e, d’Assise (ipotesi di morte)
arresto: facoltativo; obbligatorio (ipotesi di morte)
fermo: non consentito (primo comma) consentito (terzo comma)
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d’ufficio