Nuovo DDL a contrasto alla violenza sulle donne e in ambito domestico | Lex&Love

​Lo scorso 3 Dicembre 2021, il Governo ha approvato dal Governo il Nuovo disegno di legge a contrasto alla violenza sulle donne e in ambito domestico.

Ho voluto attendere il testo del disegno di legge, per potervelo spiegare nei dettagli ma, al momento, in rete si riscontrano solo comunicati stampa. Dovrò quindi tornare a parlarne, spero al più presto, nel nuovo anno. Vero è che si tratta solo di un progetto per ora, e che il Parlamento dovrà prenderlo nuovamente in esame. Comunque si tratta di 11 articoli. Vediamoli schematicamente.

​Ammonimento.

Si vuole estenderne l’applicabilità ad ulteriori condotte (cercheremo di capire quali) e poi, secondo lo schema già proprio delle norme sullo stalking, aumentare la pena e procedere d’ufficio quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

​Misure di rafforzamento di obblighi informativi.

Si estendono i reati per i quali scatta l’obbligo di informare la vittima sui centri antiviolenza e metterla in contatto se faccia richiesta.

Già in fase di denuncia la Polizia Giudiziaria dovrà rappresentare al Prefetto potenziali situazioni di pericolo, in modo tale da attivare una vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.

Misure cautelari: obbligo di arresto in flagranza in caso di violazione del divieto di avvicinamento alla vittima, disposta dal giudice penale o civile.

​Braccialetto elettronico.

È prevista la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione dei mezzi elettronici, come il braccialetto.

​Misure di prevenzione personale.

Il testo estende l’applicabilità di misure di prevenzione personali (quali sorveglianza speciale, obbligo e divieto di soggiorno) ai soggetti indiziati di violenza sessuale, omicidio, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell’ambito di violenza domestica.

​Fermo.

Viene introdotta un’altra ipotesi di fermo disposto dal PM, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.

​Comunicazione immediata in caso di scarcerazione.

Il testo prevede che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva “emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato” devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa.

​Sospensione condizionale della pena.

L’ufficio di esecuzione penale esterna (c.d. UEPE), enti e associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero dovranno accertarne lo svolgimento e comunicare immediatamente la mancata partecipazione del condannato ai fini della revoca del beneficio.

​Tutela della vittima e provvisionale.

Infine, il provvedimento stabilisce che la vittima o, in caso di morte, «gli aventi diritto che, in conseguenza di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno), possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo.

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