Lo scorso mese di maggio la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha aggiornato le Linee guida, in materia di misure di prevenzione personale, alle disposizioni più recenti in tema di violenza famigliare, di cui alle leggi n. 159 e 168 del 2023. Il Vademecum è molto utile e fruibile perché, come si legge nella prefazione dell'on. Martina Semenzato, le ultime normative hanno rafforzato gli strumenti per la tutela delle vittime soprattutto nell'ottica della preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, reiterazione e recidiva. Le misure di prevenzione si affacciarono al panorama legislativo italiano per la prima volta nel 1956, con legge n. 1423, che chiamò in questo modo quelle che sino ad allora erano meglio note come misure di polizia. Erano concepite allo scopo dichiarato di precorrere determinate condotte criminose e, se possibile, evitarle per risparmiare alla vita sociale gli orrori del delitto, i dolori e i danni della punizione. Nel tempo hanno conosciuto numerosi allargamenti sia in tema di ambiti di applicabilità (criminalità organizzata, criminalità “white collars”, terrorismo, violenza sportiva, e così via) che di forma e misura (vedi le atipiche).Premesse
Sono e restano misure di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti pericolosi: si applicano, pertanto, indipendentemente dalla previa commissione di un reato (ergo praeter o ante delictum).
Da ricordare che la pericolosità di cui trattiamo deve atteggiarsi in maniera precipua: essere categorizzata previamente dalla legge (nella materia che ci occupa, si parla di indiziati di delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p., 575 e 583 aggr. ex art. 577 nonché di cui all'art. 609-bis c.p.); essere attuale e potersi riferire ad un soggetto socialmente pericoloso. Vengono qui in considerazione concetti quali l'abitualità e la pluralità delle condotte già attenzionate, da cui dedurre che il soggetto sia dedito ad esse, senza necessità di imputazioni già elevate. Bastano sufficienti circostanze di fatto, valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità (denunce, precedenti, tenore di vita, ecc.).> CONTINUA A LEGGERE SU "DIRITTO E GIUSTIZIA"