Art. 1
Ambito e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri ai fini della ripartizione delle risorse del «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» (di seguito “Fondo”) istituito mediante l’incremento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all’art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. L
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonchè di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta’.
Art. 3
Istanza per accedere al «Reddito di libertà»
1. Per le finalità di cui all’art. 1, comma 2, é riconosciuto un
contributo denominato «Reddito di libertà», stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
2. Il Reddito di libertà é riconosciuto, nella misura prevista al comma 1, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente é dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 4.
3. Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
4. La domanda è presentata all’Inps sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza di cui al comma 1 che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
5. Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonchè il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza.
6. Il Reddito di libertà è riconosciuto ed erogato da Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita’ stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il presente decreto.
7. Non saranno prese in carico dall’Inps le istanze di richiesta del Reddito di libertà non conformi ai criteri indicati nel presente decreto.
8. L’Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.